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I testi e le immagini che seguono sono tratte dall’Istant Book “SAPER RICEVERE LE DONAZIONI” a cura di Carlo Mazzini
Collana Busssole – CSVnet Lombardia e CSVnet
Prima edizione: Settembre 2018
A partire dal 1 gennaio 2018, e fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (come disciplinato dal D. Lgs. 117-2017 e ss.mm. e ii.), le organizzazioni che possono far utilizzare ai propri donatori la norma riservata agli ETS sono, tra le altre, le ONLUS che hanno ottenuto l’iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle ONLUS da parte della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazione e deduzione:
La detrazione è la somma di quelle spese che possono essere sottratte dalle imposte da pagare.
La deduzione è la somma di spese che possono essere sottratte prima della determinazione dell’imposta da pagare.
Mentre la detrazione è fissa, quale che sia il reddito del donante, la deduzione, agendo sul reddito stesso, per effetto dell’imposizione progressiva vigente, è tanto maggiore quanto maggiore è il reddito del donante: al minimo è pari al 23% (primo scaglione di aliquota) al massimo al 43% (quinto scaglione).
Non cumulabilità: I regimi di detrazione e deduzione previsti dal Codice del Terzo Settore non sono cumulabili.
Modalità di erogazione: Il donatore, per ottenere un risparmio d’imposta (da detrazione o da deduzione), deve effettuare l’erogazione tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.
BENEFICIO PER LE PERSONE FISICHE
In merito alla detrazione (art 83, comma 1 del CTS), il contribuente calcola il suo risparmio fiscale applicando la misura del 30% alla sua donazione, fino al limite di 30.000 euro di donazione.
In relazione alle deduzioni (art. 83, comma 2 del CTS), la nuova norma reca un’importante novità: nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, il donatore (persona fisica o azienda o ente) può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.

BENEFICIO PER LE AZIENDE, GLI ENTI E ALTRI SOGGETTI IRES:
Deduzione fino al 10% reddito complessivo dichiarato
I soggetti all’IRES (Imposta sul reddito delle società) vengono incisi da un’aliquota proporzionale e non progressiva come avviene invece per le persone fisiche.
Pertanto qualsiasi società o ente (anche non profit) che produca redditi imponibili calcolerà il reddito complessivo dichiarato applicandovi il 24% dell’aliquota unica per la determinazione delle imposte.
Le aziende, alle quali si applica la deduzione sulle erogazioni liberali (art. 82 comma 2 del CTS), otterranno quindi un risparmio pari al 24% della donazione effettuata.
Anche per le aziende vale la possibilità di portare in deduzione nelle successive 4 annualità